La fideiussione per ingresso stranieri viene utilizzata per l’ottenimento del visto di ingresso in Italia e nei paesi Shengen. La norma impone che lo straniero che intenda fare ingresso nel Territorio Nazionale ed, in generale, nello Spazio Schengen, deve disporre di mezzi finanziari che possano garantire il proprio sostentamento durante il soggiorno previsto ed il ritorno nel proprio paese al termine dello stesso. La disponibilità dei mezzi finanziari di sostentamento è considerato dunque uno dei presupposti indispensabili per l’ingresso nello Spazio Schengen (Codice dei visti).
Il Ministero dell’Interno (in attuazione dell’art. 4 del T.U. del 25 luglio 1998, n. 286) ha emanato, in data 1/03/2000, la Direttiva sulla definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (pubblicata sulla G.U. n. 64 del 17.3.2000).
La Direttiva stabilisce che la disponibilità dei mezzi finanziari possa essere dimostrata, dal cittadino straniero, mediante l’esibizione di denaro contante, di fideiussioni bancarie, di polizze fideiussorie, di equivalenti titoli di credito, di titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito. La fideiussione per ingresso stranieri rientra quindi tra le soluzioni indicate dal Ministero dell’Interno per dimostrare la disponibilità dei mezzi finanziari.
Salvo che le norme dispongano diversamente, lo straniero deve indicare poi l’esistenza di un idoneo alloggio nel Territorio Nazionale e la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile questa anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.
L’esibizione dei mezzi di sostentamento nella misura richiesta, oltre a costituire requisito fondamentale per la concessione di alcune tipologie di visto d’ingresso, è richiesta allo straniero al momento dell’ingresso nel Territorio Nazionale. La fideiussione per ingresso stranieri quindi deve essere esibita all’ingresso in Italia oppure all’ambasciata Italiana del paese di provenienza.
Il mancato possesso dei mezzi provocherà la mancata concessione del visto d’ingresso, ovvero – all’eventuale controllo da parte delle Autorità di Polizia di Frontiera – il formale Provvedimento di Respingimento in frontiera.
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